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Accordo Stato-Regioni: cos’è e cosa regolamenta (a partire da quello del 2011)

Per Accordo Stato-Regioni si intende lo strumento, basato sul principio di unanimità, con il quale il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano coordinano l’esercizio delle loro rispettive competenze. Nel contesto specifico della sicurezza sul luogo di lavoro, l’Accordo Stato-Regioni disciplina la formazione prevista dal TUSL (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro).
Nel corso degli anni sono stati siglati diversi Accordi Stato-Regioni, in queste righe li andremo a vedere nel dettaglio a partire dall’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Prima di entrare nel vivo degli Accordi, però, vediamo come negli anni è cambiata la legge in materia di sicurezza sul lavoro.

 

Il passaggio dalla legge 626/94 al D. Lgs. 81/08

Nel 1994 entrò in vigore la legge 626/94, con lo scopo di mettere l’Italia alla pari con gli altri paesi europei in materia di sicurezza sul lavoro. Questa legge, infatti, introdusse le figure dell’RSPP (Responsabile di Servizio Prevenzione e Protezione) e dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), così come lo stesso Servizio di Prevenzione e Protezione.
La legge 626 prevedeva, inoltre, che il datore di lavoro stesso fosse responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro (con la legge precedente era solo “debitore” della sicurezza sul lavoro). Inoltre, con questa legge divenne obbligatoria la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi.

Nel 2007, a seguito dell’approvazione della delega 123, la legge 626/94 venne sostituita dal Decreto Legislativo 81.

 

L’Accordo Stato-Regioni del 2011

L’accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 fonda le basi dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, andando a definire i contenuti e la durata della formazione dei lavoratori, oltre ovviamente a sottolineare che debba essere il Datore di lavoro stesso a provvedere a questa formazione.

Ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D. Lgs. 81/08, l’Accordo disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione e del relativo aggiornamento che i lavoratori, i preposti e i dirigenti devono svolgere, come definito dall’art. 2 comma 1 lettera a.

Riguardo l’RSPP datore di lavoro, ne disciplina allo stesso modo le modalità della formazione, inclusa la formazione relativa alla volontà del datore di lavoro di svolgere i compiti propri del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

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I dettagli

Nello specifico, l’Accordo Stato-Regioni del 2011, in relazione dalla formazione per la sicurezza dei lavoratori, ha previsto una durata della formazione variabile in base al settore d’appartenenza dell’azienda, con durate minime di 8 ore per aziende con classificazione “rischio basso” (disponibili anche in e-learning), 12 ore per quelle “rischio medio” e 16 ore per quelle “rischio alto” (suggeriamo di leggere il nostro articolo sulla definizione di rischio per comprendere meglio queste classificazioni).

L’Accordo prevede un modulo di carattere generale (disponibile anche in e-learning) e un altro di carattere specifico. Quest’ultimo affronta i temi delle situazioni di rischio, i possibili danni ed infortuni e conseguenti misure di prevenzione e protezione (specifiche del settore al quale appartiene l’azienda).

Dopo l’Accordo del 2011 si sono poi susseguiti altri Accordi Stato-Regioni, che sono andati man mano a definire e regolamentare altri aspetti della sicurezza sui luoghi di lavoro.
L’argomento, come si noterà, è sicuramente complesso. Per questo motivo S&F è a disposizione per togliere ogni eventuale dubbio a riguardo. Per farlo è necessario contattarci.

 

Il nuovo Accordo del febbraio 2012

Un nuovo Accordo Stato-Regioni, stipulato il 22 febbraio 2012, si è occupato delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. Inoltre, si è focalizzato sulle modalità di riconoscimento di quest’abilitazione, sui soggetti formatori, sulla durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5 del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni.

L’Accordo ha dunque individuato le attrezzature da lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ovvero:

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili;
  • Gru a torre;
  • Gru mobile;
  • Gru per autocarro;
  • Carrelli semoventi a braccio telescopico;
  • Carrelli industriali semoventi;
  • Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi;
  • Trattori agricoli o forestali.

Puoi trovare tutto le info necessarie per i corsi dedicati alle attrezzature di lavoro qui.

 

2016: un nuovo Accordo Stato-Regioni

Attraverso la Conferenza Stato-Regioni con Repertorio Atti n. 128/CSR, il 3 luglio del 2016 è entrato in vigore un nuovo Accordo che individua la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i Responsabili e gli Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione.

Per queste due figure (dette anche RSPP e ASPP), è stato dunque stabilito che debbano essere in possesso almeno di un diploma e dell’attestato di frequenza di un corso specifico di formazione relativo ai rischi sul luogo di lavoro.

L’accordo prevede un percorso formativo composto da vari moduli:

  • Modulo A: corso base di 28 ore per RSPP e ASPP;
  • Modulo B: corso di 48 ore comune a tutti i macrosettori;
  • Modulo B di specializzazione (SP1, SP2, SP3, SP4 per RSPP e ASPP): corsi di specializzazione focalizzato sull’approfondimento dei settori ATECO 2007:
  • Agricoltura, silvicoltura e pesca;
  • Estrazione di minerali da cave e miniere;
  • Sanità e assistenza sociale;
  • Attività manifatturiere.
  • Modulo C: corso di specializzazione di 24 ore per soli RSPP focalizzato sui processi formativi, organizzativi e relativi all’utilizzo delle corrette forme di comunicazione in ambito aziendale.

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Il tema della vigilanza: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2022

Il 26 ottobre 2022 una Conferenza Stato-Regioni ha sancito un Accordo per le attività di controllo e vigilanza, ai sensi del nuovo articolo 13 del D. Lgs. 81/2008.

Con il nuovo articolo 13, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) si affiancano le Asl nella vigilanza sull’applicazione delle norme su salute e sicurezza dei lavoratori. Il comma 2 autorizza l’assunzione di 1.024 nuovi ispettori.

L’Accordo categorizza la vigilanza in tre tipologie:

  • Vigilanza integrata: applicata contestualmente nella medesima azienda dal personale Asl per quanto concerne salute e sicurezza, e dal personale ispettivo dell’INL per gli aspetti giuslavoristici.
  • Vigilanza coordinata: effettuata separatamente dai due enti in aziende separate in momenti diversi.
  • Vigilanza congiunta: applicata nella stessa azienda in cui gli aspetti di salute e sicurezza vengono curati congiuntamente dal personale dell’Asl e dell’INL. Essendo questo tipo di vigilanza in contrasto con quanto previsto dalla legge n. 215/2021, che prevede un potenziamento della vigilanza su base dei controlli di un secondo ente, essa può essere applicata solo in condizioni straordinarie (coordinamento territoriale).

Quando esce il nuovo Accordo Stato-Regioni?

Molti si chiedono quando uscirà il nuovo Accordo Stato-Regioni. In realtà, sarebbe già dovuto essere rilasciato a giugno 2022, ma ciò non è mai accaduto e siamo quindi ancora in attesa della sua uscita.

In queste righe abbiamo affrontato il tema dell’Accordo Stato-Regioni esplorandone tutti gli aggiornamenti nel corso del tempo. Noi di S&F puntiamo sempre ad aiutare le aziende che entrano in contatto con noi a comprendere al meglio tutti i concetti relativi alla sicurezza sul lavoro.

Il nostro aiuto è sempre personalizzato sulle esigenze dei nostri clienti. Richiedi ora una consulenza per la tua azienda!

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