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Preposto sicurezza: compiti, obblighi e come si individua

Il preposto sicurezza è uno dei ruoli fondamentali all’interno di un ambiente lavorativo.
Com’è noto, in ogni azienda esistono determinati ruoli gerarchici, e lo stesso vale per quanto concerne la sicurezza: il preposto è una figura indispensabile con propri superiori e subordinati.

Stando all’art. 2 del d. lgs. 81/2008, il preposto è colui che, all’interno dell’ambiente lavorativo, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il tutto in ragione delle proprie competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici.

È responsabile dinanzi alla legge di compiti organizzativi e di controllo, e sanzionabile in caso di incidenti causati da pericoli di cui era a conoscenza e non ha provveduto a impedirli.

In queste righe andremo a vedere chi “nomina” il preposto sicurezza, quali sono i suoi compiti, i suoi obblighi, come lo si diventa e come si rapporta ad altre figure come l’RSPP.

Chi nomina il preposto sicurezza

Prima di entrare nel dettaglio dei suoi compiti e obblighi, vediamo prima chi e come si individua un preposto sicurezza all’interno di un’azienda.

Individuare il preposto (o i preposti) è compito del datore di lavoro.
“Individuare” è inteso in questo modo come “determinare”, “indicare” o “riconoscere con precisione”. È importante specificare questo concetto perché “individuare” in questo caso è diverso da “nominare”: per stabilire il ruolo di preposto, infatti, non è necessario effettuare una nomina (come invece è richiesto per il la figura del medico competente) o una designazione (richiesta per l’RSPP o gli addetti all’emergenza). Per individuare il preposto è sufficiente indicare per iscritto chi sia o siano i preposti nel DVR (documento di valutazione dei rischi) o nell’organigramma.

La figura del preposto è obbligatoria?

Il ruolo del preposto nel sistema di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro è diventato sempre più rilevante nel tempo. Questo è avvenuto grazie alla legge n. 215 del 17 dicembre 2021 che, convertendo il D.l. n. 146/2021, è intervenuta sugli artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 81/2008.

La figura del preposto oggi è obbligatoria per ogni azienda: l’obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19” è stato inserito come aggiunta al comma 1 come lettera b-bis), all’interno dell’art. 18 del D.lgs. n. 81/2008, in tema di “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”. Inoltre, lo stesso comma adesso afferma che: “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.

È stato inoltre modificato anche l’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 il quale, adesso, al comma 8-bis) prevede, anche nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, che  i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto. In caso di violazione di questo obbligo, è prevista una sanzione penale di arresto da 2 a 4 mesi o un’ammenda che va da 1500 a 6000 euro.

Prima di entrare nel dettaglio di quali compiti svolge il preposto, vogliamo ricordarvi che per qualsiasi informazione, o per una consulenza personalizzata in materia di sicurezza sul lavoro, è possibile contattattarci.

Gli obblighi del preposto

Il preposto ha degli obblighi e dei compiti ben precisi da rispettare.

Se il preposto dovesse rilevare comportamenti non conformi alle disposizioni e alle istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della sicurezza e della protezione collettiva e individuale dei lavoratori, egli stesso ha il dovere di intervenire per “modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”. Nel caso in cui le indicazioni fornite dal preposto non fossero attuate, così persistendo l’inosservanza rilevata, il preposto ha l’obbligo di interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

La lettera f-bis) introdotta al comma 1 dell’art. 19 del D.lgs. n. 81/2008, prevede l’obbligo per il preposto di far interrompere temporaneamente l’attività e, in ogni caso, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate qualora dovesse riscontrare delle “deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza”.

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Compiti del preposto

La Legge n. 215/2021, apportando modifiche al D.lgs. n. 81/2008, ha introdotto alcune importanti novità in relazione alla figura del preposto. Prima d’allora i compiti del preposto erano piuttosto ridotti rispetto a quelli odierni.

L’art. 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 81/2008 è stato dunque modificato prevedendo che il preposto debba “sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione”.

Il preposto sovrintende dunque alle attività lavorative, svolgendo funzioni di controllo e sorveglianza, verifica l’esistenza di pericoli gravi e ne informa i lavoratori circa i rischi a essi collegati.

Istruzione del preposto di sicurezza: I corsi di formazione

Il D.lgs. 81/08, tramite l’art. 37, individua l’istruzione del preposto come uno degli obblighi fondamentali a carico del datore di lavoro.
Questa formazione è stata regolata nei contenuti e nella durata per un decennio dall’Accordo Stato Regioni 21/12/11.

Questo accordo prevede una durata dei corsi variabile in base al settore d’appartenenza dell’azienda per tutti i lavoratori, preposti compresi (rischio basso: 8 ore, rischio medio: 12 ore, rischio alto: 16 ore) secondo i codici ATECO riportati nell’Allegato II dell’Accordo.
In questo caso, la formazione era composta da un modulo di carattere specifico e uno generale, quest’ultimo uguale per tutte le aziende e disponibile anche in e-learning. In aggiunta per i soli preposti un modulo di 8 ore da poter svolgere totalmente in aula o 4 ore in e-learning e 4 in aula.

In fine, era previsto un corso di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata minima di 6 ore, anch’essa frequentabile in e-learning.

Tuttavia, la legge 215/2021, di conversione del decreto fiscale 146/2021, ha introdotto delle novità in materia di formazione del preposto, andando a modificare alcuni aspetti sanciti dall’Accordo Stato Regioni 21/12/11. Con questa legge, l’individuazione della figura preposto da parte del datore di lavoro diventa obbligatoria. La cadenza della formazione di aggiornamento viene ristretta: da 5 anni a 2, inoltre tutte le attività dovranno obbligatoriamente essere svolte in presenza, e quindi non saranno più disponibili in e-learning.

Entro il 30 giugno 2022 era previsto un nuovo accordo Stato Regioni che avrebbe fatto entrare in vigore queste modifiche relative alla formazione, ma ad oggi non risulta ancora avvenuto. In attesa del nuovo Accordo, continua ad applicarsi quello vigente.

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Chi è il preposto di fatto? Un preposto è responsabile solo se firma la lettera di nomina?

Secondo l’art. 299 del TUSL (Esercizio di fatto di poteri direttivi), e secondo il principio di effettività, ampiamente ribadito dalla giurisprudenza, la posizione di garanzia di un preposto, ovvero le responsabilità civili e penali, gravano su questi anche se sprovvisto di regolare investitura, quando questi eserciti in concreto i poteri giuridici del ruolo.

Ciò significa che se un dipendente svolge di fatto il ruolo di preposto (in relazione alla maggior esperienza lavorativa, anzianità di servizio o capacità organizzative) anche in assenza di una lettera di nomina come preposto firmata per accettazione questi, in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale di un lavoratore “sottoposto”, può essere chiamato a risponderne civilmente e penalmente.

Il rapporto del preposto nei confronti dell’RSPP

Abbiamo visto dunque che il preposto ha un ruolo subordinato rispetto al datore di lavoro, e superiore rispetto ai lavoratori. Ma che rapporto ha con l’RSPP?

L’RSPP, ovvero il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si occupa di gestire tutto il sistema relativo alla sicurezza. Di conseguenza, tra i suoi compiti rientrano la collaborazione con il datore di lavoro e il medico competente alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, l’individuazione dei fattori di rischio e l’elaborazione di procedure di sicurezza per le attività aziendali.

L’RSPP può essere una figura interna o esterna all’azienda e viene nominato dal datore di lavoro, o – in base all’art. 3, comma 1, allegato II del d. lgs. 81/2008 – può essere il datore di lavoro stesso.

È quindi fondamentale un rapporto di reciproca collaborazione tra queste due figure per creare un ambiente sicuro e salubre in azienda, in quanto L’Rspp (in collaborazione con il datore di lavoro) è colui che individua le misure di sicurezza da adottare, il preposto è colui che le fa rispettare.

Il punto su queste righe

Con questo articolo speriamo di avervi tolto qualche dubbio sulla figura del preposto sicurezza.

Abbiamo dunque visto come e da chi viene individuato, quali sono i suoi compiti e obblighi, come lo si diventa e che legami ha con altri ruoli come l’RSPP.

Per chiunque volesse ulteriori informazioni su questo argomento, o gradisse una consulenza sulla sicurezza per la propria azienda, ricordiamo che è possibile contattarci.

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