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La sicurezza sui luoghi di lavoro: ruoli, oggetti e patenti

Possiamo definire oggi importante la sicurezza sui luoghi di lavoro?
A giudicare dalla centralità assunta dal tema degli incidenti sul luogo di lavoro, la risposta non può che essere affermativa.

Per sicurezza sui luoghi di lavoro si intende l’obiettivo di garantire un’attività lavorativa senza esporre i propri lavoratori a rischi di infortuni, incidenti o malattie.

Garantire la sicurezza ai propri lavoratori, infatti, è fondamentale per far sì che i propri dipendenti lavorino in un ambiente sicuro e salubre. Un piano di sicurezza strutturato e organizzato è obbligatorio per ogni azienda con almeno un dipendente, pubblica o privata, piccola o grande che sia.

In Italia, il tema della salute e della sicurezza sul lavoro è disciplinato dal Testo Unico Sulla Sicurezza sul Lavoro (T.U.S.L.) il D.lgs. 81 2008, integrato dal decreto legislativo 106 del 2009.

In questo articolo andremo ad affrontare diversi aspetti relativi a questo tema. Vedremo quali sono i ruoli chiave della sicurezza sul posto di lavoro, quali sono i documenti indispensabili e gli strumenti più indicati, fino a dare un’occhiata alla cartellonistica di sicurezza. Il tutto a partire da due concetti fondamentali, che andremo ad affrontare nei due paragrafi che seguono: la definizione di rischio e quella di pericolo, da molti erroneamente considerate la stessa cosa.

 

Definizione di rischio: l’esposizione al pericolo

Prima di entrare nel dettaglio e vedere i ruoli, gli strumenti e la documentazione relativi alla sicurezza sul lavoro, è importante per noi fornire alcune definizioni.

RISCHIO: La Treccani definisce il rischio come: “Eventualità di subire un danno connessa a circostanze più o meno prevedibili”.
Secondo il d. lgs. 81/08, all’art. 2 lettera s, il rischio è testualmente: “Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.

Probabilità“, “danno“, “prevedibili“: sono tutte parole chiave collegate a questo concetto. Garantire sicurezza sul lavoro, infatti, significa in primis saper giocare d’anticipo sull’eventualità che determinati fattori di rischio si verifichino, andandoli a prevedere e prevenire.

Il rischio può essere calcolato in base ad una semplice formula, ovvero: R = P x G, dove “R” sta per rischio, “P” per probabilità” e “G” per la gravità del danno. È fondamentale che all’interno di un ambiente di lavoro i fattori di rischio vengano classificati in una scala di probabilità basata sulla formula sopraccitata. Questa fase prende il nome di valutazione dei rischi.

Come abbiamo già detto, è fondamentale essere in grado di riconoscere e prevedere le situazioni di rischio, ma come si fa, in pratica? Se vuoi sapere come, ecco i 20 segnali da conoscere per imparare a prevenire il rischio.

 

 

Definizione di pericolo: la proprietà potenziale di causare danni

PERICOLO: La Treccani definisce il pericolo come: “Circostanza o complesso di circostanze da cui si teme che possa derivare grave danno”.

Secondo il d. lgs. 81/08, all’art. 2 lettera r, il pericolo è testualmente: “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni”. Il concetto di pericolo riguarda, quindi, la capacità potenziale di provocare un danno alle persone e non ha alcuna utilità fornirne una stima.

A differenza del rischio, dunque, il pericolo non può essere calcolato o misurato: o c’è o non c’è.
Il pericolo può essere però eliminato, e l’unico modo per farlo è eliminandone alla radice l’agente.

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Sicurezza sui luoghi di lavoro: i ruoli

Nelle prossime righe analizzeremo a fondo alcune componenti relative alla corretta applicazione della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ci soffermeremo prima sull’importanza di determinati ruoli, come quello del Datore di Lavoro, del Preposto alla Sicurezza e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il Datore di Lavoro

Secondo il testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lsg 81/08), il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore vale a dire il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

In tutte le attività con almeno un dipendente, il Datore di Lavoro è SEMPRE OBBLIGATO a nominare un RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). Inoltre, qualora il Datore di Lavoro lo desideri, può assumere in prima persona il ruolo di RSPP per la propria impresa ma solo nei seguenti casi:

  • Aziende artigiane fino a 30 addetti;
  • Aziende industriali fino a 30 addetti (con alcune esclusioni);
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
  • Aziende della pesca fino a 20 addetti;
  • altre aziende fino a 200 addetti.

Il D.Lgs. 81/08 prevede attualmente un percorso formativo dedicato ai Datori di Lavoro che svolgono il ruolo di RSPP, nell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 è dettagliato la durata ed i contenuti. I percorsi formativi sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda ed hanno durata differente: 16 ore – rischio Basso, 32 ore – rischio Medio, 48 ore – rischio Alto.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni previsto entro il 30 giugno 2022 il datore di lavoro dovrà effettuare una formazione specifica anche se non senza autonomina RSPP, tale formazione sarà esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente biennale.

Il Preposto Sicurezza

Stando al secondo articolo del d lgs 81 2008, il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

È dunque chiaro che migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro è compito anche e soprattutto del preposto alla sicurezza, soprattutto per la sua “vicinanza” al lavoratore.

Si tratta di quel ruolo che si occupa di vigilare e garantire la corretta applicazione di tutte le disposizioni messe in atto per impedire incidenti.

Questa figura viene individuata e nominata per legge dal datore di lavoro e dai dirigenti (pena una pesante sanzione).
Nel caso in cui il preposto dovesse assistere alla violazione di una disposizione, il suo compito è:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme alle regole, fornendo inoltre le informazioni di sicurezza necessarie;
  • interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l’attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni previsto entro il 30 giugno 2022 le modalità e il percorso formativo dei preposti saranno aggiornati, tale formazione sarà esclusivamente in presenza e con cadenza tassativamente biennale.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

 In un ambiente di lavoro è fondamentale che ci sia una figura incaricata di rappresentare i lavoratori dell’azienda in ambito di salute e sicurezza: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

In quanto rappresentante dei lavoratori, questa figura è eletta dai lavoratori stessi. L’RLS partecipa alle riunioni periodiche secondo l’art. 35 della legge 81/2008, ha voce in capitolo per quanto concerne la scelta del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP), propone e supporta l’elaborazione e l’attuazione delle misure di sicurezza stesse.

Il datore di lavoro è obbligato a far frequentare al RLS un percorso specifico di formazione di 32 ore e la sua nomina è incompatibile con il ruolo di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP o ASPP).

Parlando di corsi, giunti a questo punto vorremmo ricordarvi che, se si volessero avere ulteriori informazioni riguardo questi argomenti trattati o ci fosse interesse nel partecipare a uno dei nostri corsi, è possibile contattarci.

 

L’importanza della formazione per la sicurezza

 Un altro ruolo chiave da tenere presente quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro è il docente per la sicurezza (o formatore sicurezza).
Effettuare una formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro è un obbligo, regolato dalla già citata legge 81/2008, a carico del datore di lavoro che si avvale di un formatore alla sicurezza che dev’essere una persona preparata, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e in grado di trasmettere il proprio sapere con chiarezza.

La qualifica di formatore della sicurezza permette di gestire i corsi sulla sicurezza rivolta a tutti i componenti di un ambiente lavorativo: datori di lavoro, dipendenti, delegati e così via.

A questo punto vi chiederete? “Ma come si diventa formatore?“. Il prerequisito minimo è un diploma di scuola di secondo grado (DECRETO INTERMINISTERIALE 06/03/2013 – REQUISITI DEI DOCENTI), Tale prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori. Poi è indispensabile possedere almeno 1 dei 6 requisiti indicati nel DM 06/03/2013:

 

  • Requisito 1: precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni, nell’area tematica oggetto della docenza;
  • Requisito 2: laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione, ecc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro;
  • Requisito 3: attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti abilitati ad erogare la formazione per RSPP/ASPP ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n.81/2008;
  • Requisito 3.1: esperienza lavorativa o professionale di almeno dodici mesi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
  • Requisito 4: Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dagli stessi soggetti di cui al criterio 3);
  • Requisito 4.1: esperienza lavorativa o professionale di almeno diciotto mesi, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
  • Requisito 5: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza;
  • Requisito 6: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP, o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (solo per docenze nell’ambito del macro-settore ATECO di riferimento);
  • Capacità didattiche (requisiti 2-6): percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore: ad esempio, corso di formazione-formatori, o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.
    In alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
    in alternativa: precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualsiasi materia;
    in alternativa: corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualsiasi materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

 

 I tempi e i contenuti della formazione: l’Accordo Stato Regioni

Parlando di formazione, i tempi e i contenuti della formazione per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono stabiliti dall’Accordo Stato-Regioni, approvato il 7 luglio 2016 dalla Conferenza Stato-Regioni con Repertorio Atti n. 128/CSR ed entrato in vigore il 3 settembre 2016.

Questo Accordo è nato con l’obiettivo di aggiornare alcune normative riguardo la formazione di RSPP e ASPP.
Le modifiche hanno coinvolto uno dei moduli del corso di formazione (il modulo B), i requisiti dei docenti dei corsi di formazione, il possibile impiego di e-learning, la formazione dei lavoratori somministrati e il riconoscimento della formazione del medico competente.

Entro la fine di giugno 2022 è previsto un nuovo Accordo Stato-Regioni che prevede degli aggiornamenti nel campo della formazione.

 

 

Prevenire gli incidenti: la cartellonistica di sicurezza

 Proprio come quando si è alla guida, anche nei luoghi di lavoro c’è una cartellonistica da imparare e rispettare.

La segnaletica relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro adopera pittogrammi da interpretare, e la presenza di questi cartelli è fondamentale per mettere in guardia i lavoratori sui potenziali pericoli a cui sono esposti.
Tra i cartelli generalmente adoperati in questo contesto, troviamo:

Segnali di pericolo es:

  • Pericolo generico;
  • Pericolo di inciampo;
  • Carichi sospesi.

Segnali di divieto es:

  • Non toccare;
  • Vietato ai pedoni;
  • Acqua non potabile.

Segnali di obbligo es:

  • Protezione obbligatoria degli occhi;
  • Casco di protezione obbligatorio;
  • Protezione obbligatoria dell’udito.

Segnalazioni importanti es:

 

  • Uscita d’emergenza;
  • Pronto soccorso;
  • Telefono per salvataggio e pronto soccorso.

 

Sicurezza sui luoghi di lavoro: gli strumenti

Dopo aver visto la cartellonistica, adesso è il momento di passare agli strumenti di sicurezza, e in particolare ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e ai defibrillatori automatici e semiautomatici (DAE).

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I DPI

 Il d. lgs. 81/2008 definisce i DPI come tutti quegli strumenti o accessori volti a proteggere i soggetti da eventuali pericoli e garantirgli sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli esempi più classici di DPI sono gli elmetti protettivi, i guanti e gli occhiali protettivi, i giubbotti catarifrangenti e le scarpe antinfortunistiche.

I DPI vengono forniti dal datore di lavoro e devono essere tutti marchiati CE. Qualora la marcatura CE non possa trovare spazio sul DPI, dev’essere almeno presente sulla confezione o nel manuale d’istruzioni.

L’Obbligo DAE

E da elmetti, guanti e occhiali protettivi, da sempre simboli di sicurezza sui luoghi di lavoro, passiamo a qualcosa di più recente: l’obbligo DAE.

L’obbligo di installazione DAE è stato introdotto nel 2021 con un’apposita legge (n. 116 del 4 agosto 2021), “DAE” è un acronimo inglese che tradotto sta per “defibrillatori automatici e semiautomatici“.

 Si tratta di cassette d’emergenza contenenti questi tipi di defibrillatori, rese obbligatorie in ogni sede della pubblica amministrazione con più di 15 dipendenti e in porti, aeroporti, stazioni e relativi mezzi di trasporto, purché debbano percorrere viaggi di più di 2 ore senza interruzioni.

Anche i campi sportivi dovranno dotarsi di DAE, sia quelli di associazioni dilettantistiche che professionistiche: luoghi dove possono causarsi infortuni e lo strumento può quindi tornare utile. 

Patenti e documentazione

Adesso passiamo in vece alla documentazione relativa a questo tema. Nelle righe che seguono andremo a vedere da vicino il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) e il patentino per il muletto.

 

DVR

Il concetto di rischio nel luogo di lavoro, negli ultimi anni, ha subito profondi cambiamenti ed elementi come quelli citati in precedenza, come pericolo e rischio, sono stati analizzati con maggior rigore. Il tutto allo scopo di creare normative migliori, mezzi di prevenzione più efficaci e figure professionali più adeguate a far fronte alle minacce che incombono sui lavoratori durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Il concetto di prevenzione viene ben definito dal detto “meglio prevenire che curare”, ed è proprio in quest’ottica che viene sviluppato il progetto dell’elaborazione del documento di valutazione dei rischi o DVR.

Il DVR è un documento fondamentale a base della normativa sulla sicurezza sul lavoro. Questo deve essere obbligatoriamente redatto, custodito in azienda e deve essere esibito agli organi di controllo in caso di ispezione o richiesta di verifica. Alla base della sua elaborazione, ci sono l’identificazione e la valutazione dei rischi presenti in azienda e soprattutto le procedure e le misure di prevenzione e protezione idonee.

La normativa in vigore stabilisce che ogni azienda pubblica o privata che abbia almeno un indipendente, debba assolvere all’obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi. Tale documento dev’essere elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con le figure presenti all’interno del servizio di prevenzione e protezione.

È comune che il datore di lavoro si avvalga di un consulente esterno per l’elaborazione del DVR, rivolgendosi ad un tecnico infatti potrà contare sulla sua maggiore esperienza in questo genere di analisi. Se hai bisogno di supporto per l’elaborazione del DVR o di maggiori informazioni a riguardo, contattaci senza impegno.

DUVRI 

Quando si parla di sicurezza sul luogo di lavoro, e in particolare delle attività in appalto, c’è un documento fondamentale da tenere a mente: il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti).

Ai sensi dell’art. 26 comma 3 del d. lgs. 81/2008 questo documento dev’essere redatto dal datore di lavoro, assistito dal RSPP (Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione, descritto poco sopra) e dal SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione).

Lo scopo del DUVRI è quello di promuovere la cooperazione nel contrastare eventuali rischi sul luogo di lavoro, garantendo l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Il fine ultimo è ridurre a zero i rischi che possono essere causati dalle interferenze tra le attività dei lavoratori autonomi e del committente.

Anche in questo caso il datore di lavoro può avvalersi di un consulente esterno per l’elaborazione del DUVRI.

Un altro documento utile: il patentino muletto

Il lavoro all’interno di magazzini e depositi può comportare l’utilizzo di macchinari come carrelli elevatori, detti anche muletti.

Questi strumenti, ovviamente, non possono essere manovrati da chiunque, ma necessitano di un apposito patentino che ne attesti la capacità di utilizzo.

Il patentino altro non è che un’abilitazione professionale, conseguita dopo un percorso di formazione diviso in due parti: parte teorica e prova pratica. Non basta dunque saper utilizzare il muletto, ma l’operatore deve bensì essere a conoscenza di tutte le nozioni teoriche e pratiche relative al suo utilizzo in sicurezza.

Il candidato che ha seguito almeno il 90% delle lezioni teoriche, superato la prova pratica e consegnato un attestato medico di idoneità che include un drug test, viene abilitato ad utilizzare questi macchinari grazie all’apposito patentino.

Gli addetti all’utilizzo dei carrelli elevatori (muletti) devono effettuare ogni 5 anni un corso di aggiornamento per il rinnovo dell’abilitazione.

 

Sicurezza delle informazioni: la privacy GDPR

 Infine, l’ultimo tema che vogliamo intavolare è quello della protezione dei dati personali all’interno del luogo di lavoro. Un tipo di protezione non materiale, ma di dati: ovvero quelli sensibili dei lavoratori.

GDPR è un acronimo che sta per “General Data Protection Regulation”, ed è un regolamento europeo sulla protezione dei dati personali entrato in vigore nel 2018.

Si tratta del testo che prova a uniformare le leggi europee sul trattamento dati e proteggere il diritto a essere in pieno controllo delle informazioni che riguardano il singolo soggetto.
Per un’azienda è fondamentale quindi proteggere i propri dipendenti non solo da rischi fisici e materiali, ma anche da danni relativi al furto di dati e informazioni personali.

 

In conclusione: l’importanza di evitare incidenti sul luogo di lavoro

Come abbiamo visto in queste righe, la sicurezza sul lavoro è un tema complesso dalle molteplici sfaccettature.
Ruoli, strumenti, cartellonistica, documenti: tutti questi elementi devono incastrarsi correttamente per permettere il giusto funzionamento relativo alla qualità e alla quantità di lavoro.

Un incidente su un luogo di lavoro non solo rappresenta un danno, ovviamente, per il lavoratore o i lavoratori coinvolti, ma può comportare danni d’immagine e sanzioni all’azienda e rallentare progetti in corso.

Evitare incidenti all’interno del proprio ambiente lavorativo dev’essere – come abbiamo visto – sempre una priorità per ogni azienda, e in nessun modo dev’essere trascinata in secondo piano.

Con il nostro lavoro instradiamo pubbliche amministrazioni, professionisti e aziende verso un’accurata applicazione delle norme atte a evitare incidenti sui luoghi di lavoro, sognando un futuro in cui il numero di incidenti e morti bianche sia sempre più prossimo allo zero.
In queste righe speriamo di avervi fornito tutte le informazioni necessarie per saperne di più su questo tema. Per ulteriori informazioni o per richieste sui nostri corsi,
non esitate a contattarci!

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