L’art 37 del D.lgs. 81/08 stabilisce che, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a)concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
Tali concetti trattati e specificati nella formazione generale dei lavoratori
b)rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Tali concetti trattati e specificati nella formazione generale dei lavoratori
Al comma 2 il D.lgs.81 indica che, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancite nella Conferenza Stato Regioni del 21/11/2011, nella quale vengono appunto stabilite 3 classi di rischio e per ognuna specifici percorsi formativi.